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INTERNO
(Art. 26 del D.P.R.
417/95)
Art. 1 - FUNZIONI |
La Biblioteca del Monumento Nazionale di
Praglia, pur
se fornita di un discreto fondo storico-letterario, s’intende
specializzata in scienze religiose e pertanto concentra l’attività di
ricerca e di acquisizione bibliografica sulle pubblicazioni inerenti tali
discipline.
Art. 2 - ORARIO |
1.
La Biblioteca espleta tutte le funzioni che rientrano nell’ambito
delle specifiche del servizio al pubblico con il seguente orario:
Giorno
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Orario
invernale
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Orario
estivo
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Mattino |
Pomeriggio |
Mattino |
Pomeriggio |
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Lunedì |
chiuso |
chiuso |
chiuso |
chiuso |
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Martedì |
09.30
– 12.15 |
15.15
– 17.45 |
09.30
– 12.15 |
15.30
– 18.15 |
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Mercoledì |
09.30
– 12.15 |
15.15
– 17.45 |
09.30
– 12.15 |
15.30
– 18.15 |
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Giovedì |
09.30
– 12.15 |
15.15
– 17.45 |
09.30
– 12.15 |
15.30
– 18.15 |
|
Venerdì |
09.30
– 12.15 |
15.15
– 17.45 |
09.30
– 12.15 |
15.30
– 18.15 |
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Sabato |
09.30
– 12.15 |
15.15
– 17.45 |
09.30
– 12.15 |
15.30
– 18.15 |
2.
La Biblioteca rimane chiusa il 21 marzo e l’11 luglio per la
festività di S. Benedetto. La chiusura, ai sensi dell’art. 28 del
D.P.R. 417/1995 viene effettuata nella seconda metà del mese di agosto;
durante tale periodo sono assicurati i servizi di informazione e prestito
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mentre il personale è impiegato nelle
operazioni di revisione ed eventuale sistemazione dei fondi librari.
Chiusure parziali possono essere disposte per revisioni, manutenzioni e
altri motivi straordinari.
Art. 3 - AMMISSIONE E CONSULTAZIONE |
1.
In biblioteca sono ammessi coloro che hanno compiuto il sedicesimo
anno di età.
2.
Gli utenti possono accedere ai cataloghi o alla consultazione solo
dopo aver compilato l’apposito registro delle presenze.
3.
Gli utenti devono attenersi alla norme che regolano l’uso dei
luoghi pubblici; è rigorosamente vietato manomettere il patrimonio
dell’Istituto, scrivere o far segni anche a matita sui documenti della
Biblioteca, disturbare l’attività di studio e di lavoro, fumare.
Art.
4 - DISTRIBUZIONE |
1.
Al fine di tutelare il materiale documentario, qualora sia
posseduta una riproduzione su qualsiasi altro supporto dell’opera
richiesta, questa verrà data in lettura in sostituzione dell’originale.
2.
Il materiale manoscritto, raro e di pregio viene dato in lettura
solo agli utenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, dopo
attenta valutazione delle motivazioni del richiedente. All’atto della
richiesta l’utente dovrà consegnare un documento di riconoscimento che
gli verrà restituito alla fine della consultazione. Di tale materiale è
possibile avanzare una richiesta per volta. Se la biblioteca dispone di
una riproduzione, questa viene data in lettura in sostituzione
dell’originale.
5.
Per ottenere in lettura le opere che non siano considerate rare e
di pregio, i lettori dovranno presentare all’assistente di sala la
scheda di richiesta compilata in ogni sua parte. Non possono essere
concesse in lettura più di cinque opere. Ultimata la consultazione di
queste, è possibile avanzare ulteriori richieste.
6.
E’ vietata la consultazione di documenti che non siano in buono
stato di conservazione.
7.
I libri esposti nella sala di lettura sono in libera consultazione.
Art. 5 - PRESTITO |
La Biblioteca effettua il prestito esterno di
documenti a livello locale, nazionale e internazionale. Il prestito
interbibliotecario a livello nazionale e internazionale si effettua
secondo la normativa vigente.
Possono fruire del prestito diretto i cittadini
italiani che abbiano compiuto il 18 anno di età.
Si concedono in prestito le opere italiane e
straniere pubblicate a partire dal 1850, salvo casi particolari che
verranno valutati di volta in volta dal Direttore. Di norma il numero
massimo di opere cedibili in prestito non può superare le 2 unità per un
massimo di 4 volumi; la Direzione della Biblioteca si riserva tuttavia la
facoltà di deroga.
Sono escluse dal prestito le opere in precario stato
di conservazione, di consultazione generale ivi compresi dizionari ed
enciclopedie, i periodici, le miscellanee legate in volume, le incisioni,
le stampe, i volumi collocati in fondi speciali.
La richiesta di prestito si effettua mediante
l’apposito modulo.
La durata del prestito è di 30 giorni. Tale termine
è prorogabile di altri 30 giorni sempre che l’opera non sia stata nel
frattempo prenotata da altri utenti.
E’ severamente vietato agli utenti prestare ad
altri i documenti ricevuti dalla biblioteca.
L’utente che non restituisca il libro avuto in
prestito o lo danneggi, o lo presti ad altri, è soggetto alle sanzioni
previste dall’art. 58 del D.P.R. 5 luglio 1995 n. 417.
E’
a disposizione degli utenti un registro delle proposte di acquisto (Libro
dei “Desiderata”).
Art.
6 - COMPORTAMENTO E SANZIONI |
Gli utenti devono rispettare le disposizioni di
legge, in particolare la normativa vigente sull’uso dei luoghi pubblici
e in materia di false dichiarazioni. Devono altresì attenersi alle
disposizioni del presente regolamento.
Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta
salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso
temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca: in particolare chi si
renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi
natura del patrimonio dell’Istituto sarà escluso dalla biblioteca e
deferito all’autorità giudiziaria. Potrà inoltre essere escluso chi
faccia segni o scriva, anche a matita, sui libri e documenti e chi
disturbi in qualsiasi modo l’attività di studio e di lavoro. Resta
fermo, in tutti i casi sopra indicati, l’obbligo del risarcimento
del danno.
Si ricorda inoltre che è assolutamente vietato
fumare nei locali della biblioteca.
Art. 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI |
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento
interno, si fa rinvio al D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 (Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 5/10/1995).

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